Art. 47
ConvenzioneTitolo IV

Art. 47

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In vigore dal 27 feb 1976
. 1. Nell'attuare la cooperazione finanziaria e tecnica la Comunità apporta un efficace contributo al conseguimento degli obiettivi che gli Stati ACP si prefiggono in materia di cooperazione regionale e interregionale. Scopo di tale contributo è: a) accelerare la cooperazione e lo sviluppo economico all'interno delle varie regioni degli Stati ACP e tra di esse; b) accelerare la diversificazione delle economie degli Stati ACP; c) ridurre la dipendenza economica degli Stati ACP dalle importazioni sviluppando al massimo le produzioni per le quali tali Stati hanno sicure potenzialità; d) creare mercati sufficientemente estesi all'interno degli Stati ACP e degli Stati vicini mediante l'eliminazione degli ostacoli che intralciano lo sviluppo e l'integrazione di tali mercati, allo scopo di promuovere il commercio tra gli Stati ACP; e) utilizzare al massimo le risorse e i servizi esistenti negli Stati ACP. 2. A tale scopo, circa il 10 per cento dei mezzi finanziari totali previsti dall' per lo sviluppo economico e sociale degli Stati ACP è riservato al finanziamento di loro progetti regionali.
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