Convenzione›Titolo III
Art. 35
39 / 218In vigore dal 27 feb 1976
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1. È istituito un Comitato per la cooperazione industriale. Esso è posto sotto la sorveglianza del Comitato degli ambasciatori.
2. Il Comitato per la cooperazione industriale:
a) vigila sull'applicazione del presente titolo;
b) studia i problemi relativi alla cooperazione industriale sottopostigli dagli Stati ACP e/o dalla Comunità, e suggerisce soluzioni appropriate;
c) orienta, sorveglia e controlla le attività del Centro per lo sviluppo industriale previsto dall' e ne rende conto al Comitato degli ambasciatori e, per suo tramite, al Consiglio dei Ministri;
d) sottopone regolarmente al Comitato degli ambasciatori le relazioni e raccomandazioni che esso ritiene utili;
e) esegue tutti gli altri compiti che possono essergli assegnati dal Comitato degli ambasciatori.
3. La composizione e le modalità di funzionamento del Comitato per la cooperazione industriale sono determinate dal Consiglio dei ministri.
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