Art. 27
ConvenzioneTitolo III

Art. 27

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In vigore dal 27 feb 1976
. Per conseguire gli obiettivi di cui all', la Comunità contribuisce con tutti i mezzi previsti dalla presente Convenzione all'attuazione di programmi, progetti e azioni che le saranno presentati per iniziativa o con l'accordo degli Stati ACP nei settori delle infrastrutture e delle imprese industriali, della formazione, della tecnologia e della ricerca, delle piccole e medie imprese, dell'informazione e della promozione industriali e della cooperazione commerciale.
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