Convenzione›Titolo III
Art. 26
30 / 218In vigore dal 27 feb 1976
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La Comunità e gli Stati ACP, riconoscendo l'imperiosa necessità dello sviluppo industriale di questi ultimi, convengono di prendere le misure necessarie alla realizzazione di un'effettiva cooperazione industriale.
La cooperazione industriale tra la Comunità e gli Stati ACP ha i seguenti obiettivi:
a) promuovere lo sviluppo e la diversificazione dell'industria degli Stati ACP e contribuire a realizzare una migliore ripartizione dell'industria all'interno di ciascuno di essi e tra di loro;
b) promuovere nuove relazioni nel settore industriale tra la Comunità, gli Stati membri e gli Stati ACP e segnatamente creare nuovi legami industriali e commerciali tra le industrie degli Stati membri e quelle degli Stati ACP;
c) moltiplicare i legami tra l'industria e gli altri settori economici, con particolare riguardo all'agricoltura;
d) facilitare il trasferimento della tecnologia agli Stati ACP e promuovere l'adeguamento di questa tecnologia alle loro condizioni ed esigenze specifiche, sviluppando in particolare le capacità degli Stati ACP in fatto di ricerca, di adeguamento della tecnologia e di formazione industriale a tutti i livelli;
e) promuovere la commercializzazione dei prodotti industriali degli Stati ACP sui mercati esteri al fine di aumentare la parte di questi ultimi nel commercio internazionale di tali prodotti;
f) favorire la partecipazione dei cittadini degli Stati ACP e, in particolare, delle piccole e medie imprese industriali allo sviluppo industriale dei medesimi;
g) favorire la partecipazione degli operatori economici della Comunità allo sviluppo industriale degli Stati ACP, ove questi ultimi lo desiderino, in funzione dei loro obiettivi economici e sociali.
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