Art. 25
Convenzione

Art. 25

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In vigore dal 27 feb 1976
. 1. Fatte salve altre disposizioni della presente Convenzione, la Comunità si impegna senza limiti di tempo ad acquistare e ad importare a prezzi garantiti determinati quantitativi di zucchero di canna, greggio o bianco, originario degli Stati ACP produttori ed esportatori di zucchero, i quali a loro volta si impegnano a fornire tali quantitativi. 2. Il Protocollo n. 3 allegato alla presente Convenzione definisce le condizioni d'applicazione del presente articolo.
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