Art. 18
ConvenzioneTitolo II

Art. 18

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In vigore dal 27 feb 1976
. 1. Ai fini precisati dall' e per la durata della presente Convenzione, la Comunità destina al sistema di stabilizzazione dei proventi d'esportazione un importo globale di 375 milioni di unità di conto per coprire l'insieme dei suoi impegni nel quadro di tale sistema. Questo importo è amministrato dalla Commissione delle Comunità europee, in appresso denominata "la Commissione". 2. Questo importo globale è suddiviso in cinque frazioni annue di pari valore. Nella misura del necessario il Consiglio dei ministri può autorizzare ogni anno, salvo l'ultimo, l'uso anticipato della frazione dell'anno successivo sino a un massimo del 20 per cento della medesima. 3. Qualsiasi rimanenza disponibile alla fine di ciascuno dei primi quattro anni d'applicazione della presente Convenzione è riportata di diritto all'anno successivo. 4. Sulle, base della relazione che la Commissione gli sottopone, il Consiglio dei ministri può ridurre l'importo dei trasferimenti da effettuare in forza del sistema di stabilizzazione. 5. Prima della scadenza della presente Convenzione il Consiglio dei ministri decide sulla destinazione di eventuali rimanenze dell'importo globale di cui al paragrafo 1 nonché sulle condizioni di destinazione degli importi che gli Stati ACP devono ancora versare, ai sensi dell', dopo la scadenza della presente Convenzione.
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