Convenzione›Titolo II
Art. 16
21 / 218In vigore dal 27 feb 1976
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Per porre rimedio agli effetti nefasti dell'instabilità dei proventi d'esportazione e permettere casi agli Stati ACP di assicurare la stabilità, la redditività e l'espansione continua delle loro economie, la Comunità istituisce un sistema mirante a garantire la stabilizzazione dei proventi degli Stati ACP derivanti dall'esportazione nella Comunità di taluni prodotti da cui le loro economie dipendono e che risentono delle fluttuazioni dei prezzi e/o dei quantitativi.
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Prourn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-c-16