Art. 28
Accordo

Art. 28

212 / 218
In vigore dal 27 feb 1976
. Per consentire il controllo di concordanza delle statistiche della Comunità e degli Stati ACP, previsto all' della Convenzione e alle corrispondenti disposizioni della decisione, gli Stati membri comunicano alla Commissione, secondo le procedure che saranno precisate in un regolamento d'applicazione da adottare, i dati statistici di cui dispongono e che sono necessari al funzionamento ordinato del sistema di stabilizzazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-a-28