Art. 27
Accordo

Art. 27

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In vigore dal 27 feb 1976
. Gli importi dei trasferimenti di cui, rispettivamente, ai paragrafi 3 e 6 dell' del titolo II della Convenzione e alle corrispondenti disposizioni della decisione, nonché i contributi alla ricostituzione delle risorse di cui all', paragrafo 2 della Convenzione e alle corrispondenti disposizioni della decisione, sono espressi in unita di conto. I pagamenti sono effettuati nella moneta di uno o più Stati membri, scelta dalla Commissione previa consultazione dello Stato ACP o delle autorità competenti dei paesi e territori.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-a-27