Accordo
Art. 24
208 / 218In vigore dal 27 feb 1976
.
1. Fatti salvi i necessari adeguamenti per tener conto della natura delle operazioni finanziate e delle procedure previste dallo statuto della Banca, quest'ultima, informa regolarmente il Comitato dell' di tutte le domande di finanziamento - sia accettate che non accettate dai suoi servizi che le sono state ufficialmente presentate.
2. Il Comitato dell' è tenuto a conoscere il risultato dei lavori effettuati periodicamente dalla Banca sulla valutazione delle realizzazioni in corso o compiute, tenendo conto tra l'altro degli obiettivi di sviluppo perseguiti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-a-24