Art. 24
Accordo

Art. 24

208 / 218
In vigore dal 27 feb 1976
. 1. Fatti salvi i necessari adeguamenti per tener conto della natura delle operazioni finanziate e delle procedure previste dallo statuto della Banca, quest'ultima, informa regolarmente il Comitato dell' di tutte le domande di finanziamento - sia accettate che non accettate dai suoi servizi che le sono state ufficialmente presentate. 2. Il Comitato dell' è tenuto a conoscere il risultato dei lavori effettuati periodicamente dalla Banca sulla valutazione delle realizzazioni in corso o compiute, tenendo conto tra l'altro degli obiettivi di sviluppo perseguiti.
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