Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il consiglio delle Comunita' europee da una parte, e gli Stati ACP dall'altra, con protocolli, atti finali ed allegati, e dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP, relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lome' il 28 febbraio 1975, nonche' degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta convenzione CEE - Stati ACP ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmati a Bruxelles l'11 luglio 1975.
Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il consiglio delle Comunita' europee da una parte, e gli Stati ACP dall'altra, con protocolli, atti finali ed allegati, e dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP, relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lome' il 28 febbraio 1975, nonche' degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta convenzione CEE - Stati ACP ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmati a Bruxelles l'11 luglio 1975. 223 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
Art. 2 ARTICOLO 2. 1. I prodotti originari degli Stati ACP sono ammessi all'importazione nella Co Art. 3 ARTICOLO 3. 1. La Comunità non applica all'importazione dei prodotti originari degli Stati Art. 4 ARTICOLO 4. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica divieti o restrizio Art. 5 ARTICOLO 5. Qualora gli interessi di uno o più Stati ACP rischino di essere lesi da misure Art. 6 ARTICOLO 6. 1. Qualora gli interessi di uno o più Stati ACP siano lesi da regolamentazioni Art. 7 ARTICOLO 7. 1. Tenuto conto delle attuali necessità del loro sviluppo gli Stati ACP non so Art. 8 ARTICOLO 8. Ciascuna Parte contraente trasmette la sua tariffa doganale al Consiglio dei m Art. 9 ARTICOLO 9. 1. Ai fini dell'applicazione del presente capitolo, la nozione di "prodotti or Art. 10 ARTICOLO 10. 1. Qualora l'applicazione del presente capitolo comporti gravi perturbazioni Art. 11 ARTICOLO 11. Al fine di assicurare l'efficace applicazione delle disposizioni della presen Art. 12 ARTICOLO 12. Per conseguire gli obiettivi che si sono prefissi in fatto di cooperazione co Art. 13 ARTICOLO 13. Le azioni di promozione commerciale di cui all'articolo 12 riguardano in part Art. 14 ARTICOLO 14. Le domande di finanziamento di azioni di promozione commerciale sono presenta Art. 15 ARTICOLO 15. La Comunità partecipa, alle condizioni di cui al titolo IV e al Protocollo n. Art. 25 ARTICOLO 25. 1. Fatte salve altre disposizioni della presente Convenzione, la Comunità si Art. 65 ARTICOLO 65. Per quanto riguarda i pagamenti correnti e i movimenti di capitali connessi c Art. 66 ARTICOLO 66. Per quanto concerne le operazioni di cambio relative agli investimenti e ai p Art. 67 ARTICOLO 67. Per tutta la durata dei prestiti o delle operazioni di capitali di rischio di Art. 68 ARTICOLO 68. A richiesta della Comunità o degli Stati ACP, il Consiglio dei ministri proce titolo I COOPERAZIONE COMMERCIALE
Art. 1 CONVENZIONE ACP-CEE DI LOMÈ Sua Maestà il Re dei Belgi, Sua Maestà la Regina di Danimarca, titolo II PROVENTI DELLE ESPORTAZIONI DI PRODOTTI DI BASE
Art. 16 ARTICOLO 16. Per porre rimedio agli effetti nefasti dell'instabilità dei proventi d'esport Art. 17 ARTICOLO 17. 1. proventi d'esportazione che beneficiano del sistema di stabilizzazione son Art. 18 ARTICOLO 18. 1. Ai fini precisati dall'articolo 16 e per la durata della presente Convenzi Art. 19 ARTICOLO 19. 1. Per l'applicazione del sistema di stabilizzazione si calcola un livello di Art. 20 ARTICOLO 20. L'uso delle risorse viene deciso dallo Stato ACP beneficiario. Esso informa a Art. 21 ARTICOLO 21. 1. Gli importi trasferiti non sono produttivi di interesse. 2. Gli Stati ACP Art. 22 ARTICOLO 22. Ciascun trasferimento dà luogo alla conclusione di un "accordo di trasferimen Art. 23 ARTICOLO 23. 1. Per assicurare un efficace e rapido funzionamento del sistema di stabilizz Art. 24 ARTICOLO 24. Gli Stati ACP meno sviluppati, privi di sbocco diretto al mare o insulari ci titolo III COOPERAZIONE INDUSTRIALE
Art. 26 ARTICOLO 26. La Comunità e gli Stati ACP, riconoscendo l'imperiosa necessità dello svilupp Art. 27 ARTICOLO 27. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 26, la Comunità contribuisce Art. 28 ARTICOLO 28. La Comunità contribuisce alla creazione e all'estensione delle infrastrutture Art. 29 ARTICOLO 29. La Comunità contribuisce alla creazione e all'espansione, negli Stati ACP, di Art. 30 ARTICOLO 30. A richiesta degli Stati ACP e in base a programmi da essi presentati, la Comu Art. 31 ARTICOLO 31. Allo scopo di aiutare gli Stati ACP a superare gli ostacoli che essi incontra Art. 32 ARTICOLO 32. La Comunità contribuisce alla creazione ed allo sviluppo di piccole e medie i Art. 33 ARTICOLO 33. Sono intraprese azioni di informazione e promozione industriali per assicurar Art. 34 ARTICOLO 34. Per consentire agli Stati ACP di profittare pienamente del regime degli scamb Art. 35 ARTICOLO 35. 1. È istituito un Comitato per la cooperazione industriale. Esso è posto sott Art. 36 ARTICOLO 36. È istituito un Centro per lo sviluppo industriale. I suoi compiti sono i segu Art. 37 ARTICOLO 37. I programmi, i progetti e le azioni di cooperazione industriale che comportan Art. 38 ARTICOLO 38. 1. Ogni Stato ACP si sforza di indicare il più chiaramente possibile i settor Art. 39 ARTICOLO 39. Il presente titolo non costituisce ostacolo alla conclusione di accomodamenti titolo IV COOPERAZIONE FINANZIARIA E TECNICA
Art. 40 ARTICOLO 40. 1. Scopo della cooperazione economica, finanziaria e tecnica è di ovviare agl Art. 41 ARTICOLO 41. 1. Il Consiglio dei ministri esamina, almeno una volta all'anno, lo stadio di Art. 42 ARTICOLO 42. Per la durata della presente Convenzione l'importo globale degli aiuti della Art. 43 ARTICOLO 43. 1. Il modo o i modi di finanziamento di ciascun progetto o programma vengono Art. 44 ARTICOLO 44. 1. Per il finanziamento di un progetto o di un programma possono essere, attu Art. 45 ARTICOLO 45. 1. Le sovvenzioni e i prestiti speciali possono essere concessi allo Stato AC Art. 46 ARTICOLO 46. 1. Il finanziamento dei progetti e dei programmi comprende i mezzi necessari Art. 47 ARTICOLO 47. 1. Nell'attuare la cooperazione finanziaria e tecnica la Comunità apporta un Art. 48 ARTICOLO 48. 1. Nell'attuare la cooperazione finanziaria e tecnica si dedica particolare a Art. 49 ARTICOLO 49. 1. Possono beneficiare della cooperazione finanziaria e tecnica: a) gli Stati Art. 50 ARTICOLO 50. 1. La Comunità e gli Stati ACP procedono in stretta cooperazione all'attuazio Art. 51 ARTICOLO 51. 1. L'aiuto della Comunità, che è complementare agli sforzi propri degli Stati Art. 52 ARTICOLO 52. 1. La preparazione dei progetti e dei programmi rientranti nel quadro del pro Art. 53 ARTICOLO 53. 1. La Comunità esamina i progetti o programmi in stretta collaborazione con g Art. 54 ARTICOLO 54. 1. Le proposte di finanziamento, che riassumono le conclusioni dell'esame e s Art. 55 ARTICOLO 55. Gli Stati ACP o gli altri beneficiari da essi autorizzati sono responsabili d Art. 56 ARTICOLO 56. 1. Per gli interventi il cui finanziamento è assicurato dalla Comunità, alle Art. 57 ARTICOLO 57. 1. Allo scopo di assicurare che gli obiettivi prefissati siano conseguiti nel Art. 58 ARTICOLO 58. 1. La gestione e la manutenzione delle opere realizzate nel quadro della coop Art. 59 ARTICOLO 59. 1. Aiuti eccezionali possono essere concessi agli Stati ACP che devono far fr Art. 60 ARTICOLO 60. Il regime fiscale e doganale applicabile negli Stati ACP agli appalti e ai co Art. 61 ARTICOLO 61. Qualora uno Stato ACP non ratifichi la presente Convenzione alle condizioni p titolo V DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO STABILIMENTO, AI SERVIZI, AI PAGAMENTI E AI MOVIMENTI DI CAPITALI
Art. 62 ARTICOLO 62. Per quanto concerne il regime applicabile in materia di stabilimento e presta Art. 63 ARTICOLO 63. Ai sensi della presente Convenzione per società si intendono le società di di Art. 64 ARTICOLO 64. A richiesta della Comunità o degli Stati ACP, il Consiglio dei ministri proce titolo VI ISTITUZIONI
Art. 69 ARTICOLO 69. Le istituzioni della presente Convenzione sono il Consiglio dei ministri, ass Art. 70 ARTICOLO 70. 1. Il Consiglio dei ministri è composto dei membri del Consiglio delle Comuni Art. 71 ARTICOLO 71. La presidenza del Consiglio dei ministri è esercitata a turno da un membro de Art. 72 ARTICOLO 72. 1. Il Consiglio dei ministri si riunisce una volta all'anno su iniziativa del Art. 73 ARTICOLO 73. 1. Il Consiglio dei ministri si pronuncia di comune accordo tra la Comunità, Art. 74 ARTICOLO 74. 1. Il Consiglio dei ministri definisce i grandi orientamenti dei lavori da in Art. 75 ARTICOLO 75. Ove occorra, il Consiglio dei ministri può delegare una delle sue competenze Art. 76 ARTICOLO 76. Il Comitato degli ambasciatori è composto di un rappresentante di ogni Stato Art. 77 ARTICOLO 77. 1. Il Comitato degli ambasciatori assiste il Consiglio dei ministri nel compi Art. 78 ARTICOLO 78. La presidenza del Comitato degli ambasciatori è esercitata a turno da un rapp Art. 79 ARTICOLO 79. Il Segretariato e i lavori necessari al funzionamento del Consiglio dei minis Art. 80 ARTICOLO 80. 1. L'Assemblea consultiva, è composta su base paritetica di membri del Parlam Art. 81 ARTICOLO 81. 1. Le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione della presente Co Art. 82 ARTICOLO 82. Le spese di funzionamento delle Istituzioni previste dalla presente Convenzio Art. 83 ARTICOLO 83. I Privilegi e le immunità concessi a titolo della presente Convenzione sono d titolo VII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 84 ARTICOLO 84. I trattati, le convenzioni, gli accordi o le intese di, qualsiasi forma o nat Art. 85 ARTICOLO 85. 1. La presente Convenzione si applica, alle condizioni previste dal Trattato Art. 86 ARTICOLO 86. 1. Per quanto riguarda la Comunità, la presente Convenzione è validamente con Art. 87 ARTICOLO 87. 1. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese s Art. 88 ARTICOLO 88. 1. Il Consiglio dei ministri viene informato di qualsiasi domanda di adesione Art. 89 ARTICOLO 89. 1. La domanda di accessione alla presente Convenzione di un paese o territori Art. 90 ARTICOLO 90. La domanda di accessione alla presente Convenzione di uno Stato la cui strutt Art. 91 ARTICOLO 91 La presente Convenzione scade cinque anni dopo la data della firma, ossia il 1 Art. 92 ARTICOLO 92. La presente Convenzione può essere denunciata dalla Comunità nei confronti di Art. 93 ARTICOLO 93. I protocolli allegati alla presente Convenzione ne costituiscono parte integr Art. 94 ARTICOLO 94. La presente Convenzione redatta in due esemplari in lingua danese, francese, Protocollo n. 1
titolo I DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"
Art. 1 PROTOCOLLI PROTOCOLLO N. 1 RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" Art. 2 ARTICOLO 2. Sono considerati come "totalmente ottenuti" in uno o più Stati ACP, nella Comu Art. 3 ARTICOLO 3. 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), sono co Art. 4 ARTICOLO 4. Quando gli elenchi A e B di cui all'articolo 3 dispongono che le merci ottenut Art. 5 ARTICOLO 5. 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafi 1, 3 e 4, sono conside titolo II METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 6 ARTICOLO 6. 1. La prova del carattere originario dei prodotti ai sensi del presente Protoc Art. 7 ARTICOLO 7. 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è rilasciato dalle autori Art. 8 ARTICOLO 8. 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato dalle au Art. 9 ARTICOLO 9. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e compilato secondo la formu Art. 10 ARTICOLO 10. 1. Sotto la responsabilità dell'esportatore, è a lui o al suo rappresentante Art. 11 ARTICOLO 11. 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 deve essere presentato, Art. 12 ARTICOLO 12. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e presentato alle autorità Art. 13 ARTICOLO 13. 1. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1, presentati alle autorità Art. 14 ARTICOLO 14. L'accertamento di lievi discordanze tra le menzioni figuranti nel certificato Art. 15 ARTICOLO 15. Il formulario EUR. 2 il cui modello figura nell'Allegato VI è compilato dall' Art. 16 ARTICOLO 16. Sono ammesse al beneficio delle disposizioni del presente Protocollo, come pr Art. 17 ARTICOLO 17. 1. Le merci spedite da uno degli Stati ACP per un'esposizione in un paese div Art. 18 ARTICOLO 18. 1. Quando un certificato è rilasciato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 d Art. 19 ARTICOLO 19. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione del Art. 20 ARTICOLO 20. 1. Quando ai fini del rilascio di un certificato di circolazione delle merci Art. 21 ARTICOLO 21. La scheda informativa relativa ai prodotti utilizzati è rilasciata a richiest Art. 22 ARTICOLO 22. Gli Stati ACP prendono le misure necessarie per evitare che le merci scambiat Art. 23 ARTICOLO 23. Allo scopo di assicurare una corretta applicazione del presente titolo, gli S Art. 24 ARTICOLO 24. Si applicano sanzioni nei confronti di tutti coloro che, per far ammettere un Art. 25 ARTICOLO 25. 1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR. Art. 26 ARTICOLO 26. Si procede al controllo a posteriori delle schede informative di cui all'arti Art. 27 ARTICOLO 27. Il Consiglio dei ministri procede ogni anno all'esame dell'applicazione del p Art. 28 ARTICOLO 28. 1. È istituito un "Comitato di Cooperazione Doganale" incaricato di assicurar Art. 29 ARTICOLO 29. Gli allegati al presente Protocollo costituiscono parte integrante dello stes Art. 30 ARTICOLO 30. La Comunità e gli Stati ACP, adottano, per quel che li riguarda, le misure ne Art. 31 ARTICOLO 31. 1. Per le merci rispondenti al titolo I che, alla data dell'entrata in vigore Protocollo n. 2
Art. 3 ARTICOLO 3. 1. I prestiti speciali servono a finanziare in tutto o in parte progetti o pro Art. 4 ARTICOLO 4. 1. Per favorire la realizzazione di progetti industriali, minerari e turistici Art. 5 ARTICOLO 5. 1. L'esame da parte della Banca della ricevibilità dei progetti e la concessio Art. 6 ARTICOLO 6. 1. La cooperazione tecnica di cui all'articolo 46 della Convenzione può essere Art. 7 ARTICOLO 7. 1. Ai sensi della Convenzione la cooperazione regionale interviene nei rapport Art. 8 ARTICOLO 8. Il campo d'applicazione della cooperazione regionale e interregionale comprend Art. 9 ARTICOLO 9. Lo Stato o il gruppo di Stati ACP che partecipa con paesi vicini non ACP ad un Art. 10 ARTICOLO 10. Gli aiuti comunitari sono concessi agli Stati ACP elencati all'articolo 48 de Art. 11 ARTICOLO 11. 1. A richiesta degli Stati ACP meno sviluppati, la Comunità accorda particola Art. 12 ARTICOLO 12. Gli Stati ACP meno sviluppati, beneficiano in via prioritaria delle disposizi Art. 13 ARTICOLO 13. 1. Nei limiti dei fondi previsti dall'articolo 42 della Convenzione, la Comun Art. 14 ARTICOLO 14. 1. Per rispondere in maniera concreta alle esigenze di sviluppo delle amminis Art. 15 ARTICOLO 15. Per poter beneficiare di un finanziamento comunitario i microprogetti devono: Art. 16 ARTICOLO 16. Ogni progetto per il quale viene richiesto il contributo della Comunità deve Art. 17 ARTICOLO 17. 1. Lo Stato ACP interessato prepara e presenta alla Commissione un programma Art. 18 ARTICOLO 18. 1. La Commissione e le autorità competenti degli Stati ACP prendono le misure Art. 19 ARTICOLO 19. Per talune operazioni relative agli aiuti eccezionali, e per altre operazioni Art. 20 ARTICOLO 20. Per favorire la partecipazione delle imprese nazionali all'esecuzione dei con Art. 21 ARTICOLO 21. La Commissione e le autorità competenti degli Stati ACP curano che, in ciascu Art. 22 ARTICOLO 22. Le clausole e le condizioni generali applicabili alla stipulazione e all'esec Art. 23 ARTICOLO 23. Le controversie che sorgono tra l'amministrazione di uno Stato ACP e il conce Art. 24 ARTICOLO 24. I contratti di cooperazione tecnica sono stipulati mediante trattativa privat Art. 25 ARTICOLO 25. 1. Per ogni azione di cooperazione tecnica che dà luogo a una procedura media Art. 26 ARTICOLO 26. Nel quadro della regolamentazione comune prevista dall'articolo 22 e delle co Art. 27 ARTICOLO 27. La Commissione incoraggia per quanto possibile la cooperazione tra uffici di Art. 28 ARTICOLO 28. Quando uno Stato ACP dispone nel suo personale amministrativo e tecnico di el Art. 29 ARTICOLO 29. 1. La Commissione designa l'Ordinatore principale del Fondo che assicura l'es Art. 30 ARTICOLO 30. 1. Il Governo di ciascuno Stato ACP designa un Ordinatore nazionale che rappr Art. 31 ARTICOLO 31. 1. Ai fini dell'applicazione della Convenzione, per le risorse del Fondo di c Art. 32 ARTICOLO 32. 1. Le prestazioni cui hanno dato luogo i progetti finanziati dal Fondo con ai Art. 33 ARTICOLO 33. 1. Fatte salve le disposizioni che seguono, i superi di spesa registrati nel Art. 34 ARTICOLO 34. Le spese finanziarie e amministrative risultanti dalla gestione del Fondo e l Art. 35 ARTICOLO 35. Un rappresentante della Banca assiste alle riunioni del Consiglio dei ministr titolo II METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 1 PROTOCOLLO N. 2 RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELLA COOPERAZIONE FINANZIARIA E TECNICA. ARTICO Art. 2 ARTICOLO 2. Allo scadere della Convenzione, gli stanziamenti sotto forma di capitale di ri Protocollo n. 3
Art. 1 PROTOCOLLO N. 3 RELATIVO ALLO ZUCCHERO ACP ARTICOLO 1. 1. La Comunità si impegna senza lim Art. 2 ARTICOLO 2. 1. Fatto salvo l'articolo 7, eventuali modifiche del presente Protocollo posso Art. 3 ARTICOLO 3. 1. I quantitativi di zucchero di canna di cui all'articolo 1, espressi in tonn Art. 4 ARTICOLO 4. 1. Gli Stati ACP esportatori di zucchero si impegnano a consegnare, in ogni pe Art. 5 ARTICOLO 5. 1. Lo zucchero di canna, bianco o greggio, è commercializzato sul mercato dell Art. 6 ARTICOLO 6. L'acquisto al prezzo garantito di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e assicurat Art. 7 ARTICOLO 7. 1. Se, per cause di forza maggiore, uno Stato ACP esportatore di zucchero non Art. 8 ARTICOLO 8. 1. A richiesta della Comunità o di uno o più Stati fornitori di zucchero ai se Art. 9 ARTICOLO 9. I particolari tipi di zucchero tradizionalmente forniti agli Stati membri da t Art. 10 ARTICOLO 10. Le disposizioni del presente Protocollo restano in vigore anche oltre la data Protocollo n. 4
Art. 1 PROTOCOLLO N. 4 RELATIVO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI Le Alte Parti contr Art. 2 ARTICOLO 2. La Comunità e gli Stati ACP assumono l'onere, ciascuno per quanto lo riguarda, Art. 3 ARTICOLO 3. Gli arbitri designati a norma dell'articolo 81 della Convenzione hanno diritto Protocollo n. 5
Art. 1 PROTOCOLLO N. 5 SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ Le Alte Parti contraenti, Sollecite di favo Art. 2 ARTICOLO 2. I locali e gli edifici utilizzati a fini ufficiali dal Consiglio dei ministri Art. 3 ARTICOLO 3. Gli archivi del Consiglio dei ministri ACP sono inviolabili. Art. 4 ARTICOLO 4. Il Consiglio dei ministri ACP, i suoi averi, le sue entrate e gli altri suoi b Art. 5 ARTICOLO 5. Il Consiglio dei ministri ACP è esente da qualsiasi dazio doganale, divieto o Art. 6 ARTICOLO 6. Per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro document Art. 7 ARTICOLO 7. Il (I) Segretario (Segretari) e il (i) Segretario (Segretari) aggiunto (i) del Art. 8 ARTICOLO 8. Lo Stato che ospita la sede del Consiglio dei ministri ACP riconosce agli agen Art. 9 ARTICOLO 9. I nomi, le qualifiche e gli indirizzi del Presidente in carica del Comitato de Art. 10 ARTICOLO 10. I privilegi, le immunità e le agevolazioni previste dal presente Protocollo s Art. 11 ARTICOLO 11. L'articolo 81 della Convenzione è applicabile alle vertenze relative al prese Accordo
Art. 1 ACCORDO INTERNO relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità. I ra Art. 2 ARTICOLO 2. All'importo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, si aggiungono, fino a concorre Art. 3 ARTICOLO 3. L'unità di conto utilizzata per l'applicazione del presente Accordo è quella d Art. 4 ARTICOLO 4. Durante i primi due anni di applicazione della Convenzione, può essere impegna Art. 5 ARTICOLO 5. Per il finanziamento degli abbuoni di interessi di cui all'articolo 5 del Prot Art. 6 ARTICOLO 6. Tutte le operazioni finanziarie a favore degli Strati ACP, dei paesi e territo Art. 7 ARTICOLO 7. 1. Entro un mese dall'entrata in vigore della Convenzione e, successivamente, Art. 8 ARTICOLO 8. 1. Le eventuali rimanenze del Fondo sono impiegate fino a esaurimento secondo Art. 9 ARTICOLO 9. 1. Gli Stati membri si impegnano - in proporzione alla loro sottoscrizione al Art. 10 ARTICOLO 10. 1. I pagamenti effettuati alla Banca a titolo dei prestiti speciali concessi Art. 11 ARTICOLO 11. 1. Fatti salvi gli articoli 18, 19, 20 e 21 e ferme restando le attribuzioni Art. 12 ARTICOLO 12. La Commissione provvede all'attuazione della politica di aiuto elaborata dal Art. 13 ARTICOLO 13. 1. La Commissione e la Banca si informano reciprocamente e periodicamente in Art. 14 ARTICOLO 14. 1. La Commissione istruisce i progetti che, in applicazione dell'articolo 43 Art. 15 ARTICOLO 15. 1. Fatti salvi i mandati particolari conferiti alla Banca dalla Comunità per Art. 16 ARTICOLO 16. La Commissione comunica agli Stati membri le informazioni raccolte presso gli Art. 17 ARTICOLO 17. 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 51 della Convenzione, si provvede Art. 18 ARTICOLO 18. 1. Presso la Commissione è istituito un Comitato composto di rappresentanti d Art. 19 ARTICOLO 19. 1. Il Comitato del FES emette il proprio parere in merito alle proposte di fi Art. 20 ARTICOLO 20. Le proposte di finanziamento corredate del parere del Comitato del FES sono s Art. 21 ARTICOLO 21. 1. La Commissione informa regolarmente il Comitato dei FES di utile le domand Art. 22 ARTICOLO 22. 1. Presso la Banca o istituito un Comitato composto di rappresentanti dei Gov Art. 23 ARTICOLO 23. 1. Il Comitato dell'articolo 22 emette il proprio parere in merito alle doman Art. 24 ARTICOLO 24. 1. Fatti salvi i necessari adeguamenti per tener conto della natura delle ope Art. 25 ARTICOLO 25. 1. La Commissione e la Banca si accertano delle condizioni alle quali gli aiu Art. 26 ARTICOLO 26. Il sistema di stabilizzazione dei proventi d'esportazione di cui al titolo II Art. 27 ARTICOLO 27. Gli importi dei trasferimenti di cui, rispettivamente, ai paragrafi 3 e 6 del Art. 28 ARTICOLO 28. Per consentire il controllo di concordanza delle statistiche della Comunità e Art. 29 ARTICOLO 29. La Commissione trasmette agli Stati membri le relazioni sull'utilizzazione de Art. 30 ARTICOLO 30. Le disposizioni di applicazione del presente Accordo formano oggetto di un re Art. 31 ARTICOLO 31. 1. Al termine di ciascun esercizio, la Commissione chiude il conto della gest Art. 32 ARTICOLO 32. 1. Le rimanenze del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare, Art. 33 ARTICOLO 33. Il presente Accordo è approvato da ciascuno Stato membro conformemente alle p Art. 34 ARTICOLO 34. Il presente Accordo, redatto in un unico esemplare in lingua danese, francese Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360