Art. XXV · Depositario
Convenzione

Art. XXV

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Depositario

In vigore dal 10 mar 1976
ARTICOLO XXV. Depositario 1. L'originale della presente Convenzione, i cui testi in cinese, francese, inglese, russo e spagnolo sono ugualmente autentici, sarà depositato presso il Governo depositario, il quale invierà copie certificate a tutti gli Stati che lo hanno firmato o che hanno depositato strumenti di adesione alla detta Convenzione. 2. Il Governo depositario informerà tutti gli Stati firmatari e aderenti, e del pari la Segreteria, in merito alle firme, ai depositi degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dell'entrata in vigore della presente Convenzione agli emendamenti, alla formulazione e ritiro di riserve, e alle notifiche di denuncia. 3. Quando la presente Convenzione entrerà in vigore, il Governo depositario trasmetterà una copia certificata alla Segreteria delle Nazioni Unite per la sua registrazione e pubblicazione in conformità con l'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. In fede di che, i Plenipotenziari infrascritti debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Washington, il giorno tre marzo del millenovecentosettantatre.
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