Art. XVI · Appendice III e suoi Emendamenti
Convenzione

Art. XVI

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Appendice III e suoi Emendamenti

In vigore dal 10 mar 1976
ARTICOLO XVI. Appendice III e suoi Emendamenti 1. Qualunque Parte potrà, in qualunque momento, inviare alla Segreteria una lista di specie che essa dichiara sottoposte a regolamentazione nella sua giurisdizione al fine menzionato nel paragrafo 3 dell'Articolo II. Nell'Appendice III si includeranno il nome della Parte che ha fatto includere la specie, il nome scientifico della specie presentata e qualsiasi parte o derivato dei relativi animali o vegetali, specificato rispetto alla detta specie ai fini del capoverso (b) dell'Articolo I. 2. La Segreteria comunicherà alle Parti, il più rapidamente possibile dopo averle ricevute, le liste presentate in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo. La lista entrerà in vigore come parte dell'Appendice III, 90 giorni dopo la data della comunicazione. Dopo la comunicazione della detta lista, qualunque Parte può, a mezzo notifica per iscritto al Governo depositario, formulare una riserva in merito a qualunque specie, a qualunque parte o a qualunque prodotto ottenuto a partire dagli animali o vegetali appartenenti a detta specie. Finché tale riserva non è ritirata, lo Stato rispettivo sarà considerato come non facente parte della presente Convenzione in merito al commercio della specie, parte o derivato di cui si tratta. 3. Qualunque Parte che invia una lista di specie da iscrivere nella Appendice III, potrà ritirare qualunque specie dalla detta lista in qualunque momento, mediante notifica alla Segreteria la quale comunicherà detto ritiro a tutte le Parti. Il ritiro entrerà in vigore 30 giorni dopo la data di detta notifica. 4. Qualunque Parte che presenti una lista conforme alle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo, consegnerà alla Segreteria copie di tutte le leggi e regolamenti interni applicabili alla protezione di detta specie insieme con le interpretazioni che la Parte considera appropriate o che possono essere richieste dalla Segreteria. La Parte, durante il periodo nel quale la specie in questione si trova inclusa nell'Appendice III, comunicherà qualunque emendamento o variazione alle suddette leggi e ai suddetti regolamenti, come pure qualunque nuova interpretazione, mano a mano che vengono adottate.
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