Art. XV · Emendamenti alle Appendici I e II
Convenzione

Art. XV

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Emendamenti alle Appendici I e II

In vigore dal 10 mar 1976
ARTICOLO XV. Emendamenti alle Appendici I e II 1. Nelle riunioni della Conferenza delle Parti si adotteranno le seguenti disposizioni in relazione all'adozione di emendamenti alle Appendici I e II: a) Qualunque Parte potrà proporre emendamenti delle Appendici I e II per la discussione alla seguente riunione. Il testo dell'emendamento proposto dovrà essere comunicato alla Segreteria con un anticipo non minore di 150 giorni rispetto alla data della riunione. La Segreteria si consulterà con le rimanenti Parti o Enti interessati in conformità con quanto disposto nei capoversi (b) e (c) del paragrafo 2 del presente Articolo e comunicherà le risposte a tutte le Parti al più tardi 30 giorni prima della riunione. b) Gli emendamenti saranno adottati da una maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti. A questo fine, "Parti presenti e votanti" significa Parti presenti che emettono un voto affermativo o negativo. Non si terrà conto delle astensioni nel calcolo della maggioranza dei due terzi richiesta per l'adozione dell'emendamento. c) Gli emendamenti adottati in una riunione entreranno in vigore per tutte le Parti 90 giorni dopo la riunione, con l'eccezione delle Parti che formuleranno riserve in conformità al paragrafo 3 del presente Articolo. 2. In relazione agli emendamenti alle Appendici I e II presentati nell'intervallo fra due riunioni della Conferenza delle Parti, si applicheranno le seguenti disposizioni: a) Qualunque Parte potrà proporre emendamenti delle Appendici I e II affinché siano esaminati nell'intervallo fra due riunioni della Conferenza, mediante il procedimento per corrispondenza enunciato nel presente paragrafo. b) Per ciò che si riferisce alle specie marine, la Segreteria, all'atto di ricevere il testo dell'emendamento proposto lo comunicherà immediatamente a tutte le Parti. Inoltre si consulterà con gli Enti intergovernativi che ebbero una qualche funzione in relazione alle dette specie, particolarmente allo scopo di ottenere qualunque informazione scientifica che si possa avere da esse e di assicurare la coordinazione delle misure di conservazione applicate da parte dei detti Enti. La Segreteria trasmetterà a tutte le Parti, nel più breve tempo possibile, le opinioni espresse e i dati forniti dai suddetti Enti, aggiungendo le proprie conclusioni e raccomandazioni. c) Per ciò che si riferisce alla specie non marine, la Segreteria, all'atto di ricevere il testo dell'emendamento proposto, lo comunicherà immediatamente a tutte le Parti, e successivamente, nel più breve tempo possibile, comunicherà a tutte le Parti le proprie raccomandazioni al riguardo. d) Qualunque Parte, entro 60 giorni dopo la data nella quale la Segreteria avrà comunicato le sue raccomandazioni alle Parti in conformità coi capoversi (b) e (c) del presente paragrafo, potrà trasmettere alla Segreteria i suoi propri commenti sull'emendamento proposto, assieme a tutti i dati scientifici relativi e ad ogni altra informazione. e) La Segreteria trasmetterà a tutte le Parti, nel più breve tempo possibile, tutte le risposte ricevute, insieme con le proprie raccomandazioni. f) Se la Segreteria non riceverà nessuna obiezione all'emendamento proposto nei 30 giorni decorrenti dalla data in cui essa comunicò le risposte ricevute conformemente alle disposizioni del capoverso (e) del presente paragrafo, l'emendamento entrerà in vigore 90 giorni dopo per tutte le Parti, con eccezione di quelle che avessero formulato riserve in conformità al paragrafo 3 del presente Articolo. g) Se la Segreteria riceverà un'obiezione da qualunque Parte, l'emendamento proposto sarà messo in votazione per corrispondenza in conformità alle disposizioni dei capoversi (h), (i) e (j) del presente paragrafo. h) La Segreteria notificherà a tutte le Parti che è stata ricevuta un'obiezione. i) Salvo che la Segreteria riceverà voti favorevoli, contrari o astenuti di almeno la metà delle Parti entro 60 giorni a partire dalla data di notifica in conformità del capoverso (h) del presente paragrafo, l'emendamento proposto sarà trasmesso alla seguente riunione della Conferenza delle Parti. j) Nel caso in cui i voti ricevuti rappresentano almeno la metà delle Parti, l'emendamento proposto sarà adottato con una maggioranza di due terzi degli Stati che hanno votato a favore o contro. k) La Segreteria notificherà a tutte le Parti il risultato della votazione. l) Se si adotterà l'emendamento proposto esso entrerà in vigore per tutte le Parti 90 giorni dopo la data in cui la Segreteria notifica la sua adozione, salvo per le Parti che formuleranno riserve in conformità alle disposizioni del paragrafo 3 del presente Articolo. 3. Nel periodo di tempo di 90 giorni previsto al capoverso (c) del paragrafo 1 o nel capoverso (l) del paragrafo 2 del presente Articolo, qualunque Parte potrà formulare una riserva a detto emendamento mediante notifica scritta al Governo depositario. Finché non ritirerà la sua riserva, la Parte sarà considerata come uno Stato non facente parte della presente convenzione per ciò che riguarda il commercio della specie relativa.
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