Art. XIII · Misure internazionali
Convenzione

Art. XIII

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Misure internazionali

In vigore dal 10 mar 1976
ARTICOLO XIII. Misure internazionali 1. Quando la Segreteria, in base ad informazione ricevuta, si troverà a considerare che una qualunque specie iscritta nelle Appendici I e II è minacciata dal commercio di specimens di detta specie, oppure che le disposizioni della presente Convenzione non vengono applicate in maniera efficace, la Segreteria comunicherà questa informazione all'Autorità amministrativa autorizzata dalla Parte o delle Parti interessate. 2. Quando una Parte riceve comunicazione dei fatti indicati al paragrafo 1 del presente Articolo, essa informerà, il più rapidamente possibile e nella misura in cui la sua legislazione lo permette, la Segreteria di tutti i fatti a ciò connessi, e se del caso proporrà misure correttive. Quando la Parte stimerà che occorre procedere ad un'inchiesta, la stessa potrà essere eseguita da una o più persone espressamente autorizzate dalla rispettiva Parte. 3. Le informazioni fornite dalla Parte o precedenti da un'inchiesta fatta in conformità con quanto previsto al paragrafo 2 del presente Articolo, sarà esaminata dalla seguente Conferenza delle Parti, la quale potrà formulare qualunque raccomandazione consideri opportuna.
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