Convenzione
Art. IX
9 / 25Autorità amministrative e scientifiche
In vigore dal 10 mar 1976
ARTICOLO IX.
Autorità amministrative e scientifiche
1. Ai fini della presente Convenzione, ognuna delle Parti designerà:
a) una o più Autorità amministrative competenti per concedere permessi o certificati in nome della detta Parte; e
b) una o più Autorità scientifiche.
2. Al momento del deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ogni Stato comunicherà al Governo depositario il nome e l'indirizzo della Autorità amministrativa autorizzata per comunicare con le altre Parti e con la Segreteria.
3. Qualunque variazione nelle designazioni o autorizzazioni previste nel presente Articolo sarà comunicata alla Segreteria della Parte corrispondente, allo scopo di far si che venga trasmessa a tutte le rimanenti Parti.
4. Su domanda della Segreteria o di qualunque Autorità amministrativa designata in conformità col paragrafo 2 del presente Articolo, la Autorità amministrativa designata da una Parte trasmetterà modelli di timbri, sigilli e altri mezzi utilizzati per autenticare permessi o certificati.
Storico versioni
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