Art. IX · Autorità amministrative e scientifiche
Convenzione

Art. IX

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Autorità amministrative e scientifiche

In vigore dal 10 mar 1976
ARTICOLO IX. Autorità amministrative e scientifiche 1. Ai fini della presente Convenzione, ognuna delle Parti designerà: a) una o più Autorità amministrative competenti per concedere permessi o certificati in nome della detta Parte; e b) una o più Autorità scientifiche. 2. Al momento del deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ogni Stato comunicherà al Governo depositario il nome e l'indirizzo della Autorità amministrativa autorizzata per comunicare con le altre Parti e con la Segreteria. 3. Qualunque variazione nelle designazioni o autorizzazioni previste nel presente Articolo sarà comunicata alla Segreteria della Parte corrispondente, allo scopo di far si che venga trasmessa a tutte le rimanenti Parti. 4. Su domanda della Segreteria o di qualunque Autorità amministrativa designata in conformità col paragrafo 2 del presente Articolo, la Autorità amministrativa designata da una Parte trasmetterà modelli di timbri, sigilli e altri mezzi utilizzati per autenticare permessi o certificati.
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