Convenzione
Art. IV
4 / 25Regolamentazione del commercio degli specimens di specie iscritte nell'Appendice II
In vigore dal 10 mar 1976
ARTICOLO IV.
Regolamentazione del commercio degli specimens di specie iscritte nell'Appendice II
1. Qualunque commercio di specimen di una specie iscritta nell'Appendice II deve essere conforme alle disposizioni del presente Articolo.
2. L'esportazione di uno specimen di una specie iscritta nell'Appendice II sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un permesso di esportazione. Questo permesso deve soddisfare alle condizioni seguenti:
a) un'Autorità scientifica dello Stato di esportazione avrà emesso il parere che questa esportazione non nuoce alla sopravvivenza della specie interessata;
b) un'Autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che lo specimen non è stato ottenuto in contravvenzione alle leggi sulla preservazione della fauna e della flora in vigore in questo Stato;
c) un'Autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che qualunque specimen vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie, o di maltrattamenti.
3. Per ognuna delle Parti, un'autorità scientifica sorveglierà in maniera continua la concessione, ad opera della medesima Parte, dei permessi di esportazione per gli specimens di specie iscritte all'Appendice II, come pure le esportazioni reali di questi specimens. Quando un'autorità scientifica determinerà che l'esportazione di specimen di una qualunque di queste specie dev'essere limitata allo scopo di conservarla, in tutto il suo habitat, ad un livello compatibile con la sua funzione negli ecosistemi in cui si trova, e ad un livello nettamente superiore a quello che causerebbe la iscrizione della detta specie nell'Appendice I, essa informerà l'Autorità amministrativa competente comunicando le misure appropriate da prendere per limitare la concessione dei permessi di esportazione per il commercio degli specimens della detta specie.
4. L'importazione di uno specimen di una specie iscritta nell'Appendice II sarà soggettata alla preventiva presentazione sia di un permesso di esportazione, sia di un certificato di riesportazione.
5. La riesportazione di uno specimen di una specie iscritta nell'Appendice II sarà soggettata alla preventiva concessione e presentazione di un certificato di riesportazione. Questo certificato deve soddisfare alle condizioni seguenti:
a) un'Autorità amministrativa dello Stato di riesportazione avrà la prova che lo specimen è stato importato in questo Stato conformemente alle disposizioni della presente Convenzione;
b) un'Autorità amministrativa dello Stato di riesportazione avrà la prova, che qualunque specimen vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie, o di maltrattamenti.
6. L'introduzione con provenienza dal mare di uno specimen di una specie iscritta nell'Appendice II sarà soggetta alla preventiva concessione di un certificato emesso dall'Autorità amministrativa dello Stato nel quale lo specimen è stato introdotto. Il detto certificato deve soddisfare alle condizioni seguenti:
a) un'Autorità scientifica dello Stato nel quale detto specimen è stato introdotto avrà emesso il parere che l'introduzione non nuoce alla sopravvivenza della detta specie;
b) un'Autorità amministrativa dello Stato nel quale lo specimen è stato introdotto avrà la prova che qualunque specimen vivente sarà trattato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie o di maltrattamenti.
7. I certificati di cui al paragrafo 6 più sopra possono essere concessi, su parere dell'autorità scientifica emanato dopo consultazioni con altre autorità scientifiche nazionali, e se del caso, con autorità scientifiche internazionali, per il numero totale di specimen di cui è autorizzata l'introduzione durante periodi non superiori a un anno.
Storico versioni
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