Convenzione
Art. II
2 / 25Principi fondamentali
In vigore dal 10 mar 1976
ARTICOLO II.
Principi fondamentali
1. L'Appendice I comprende tutte le specie minacciate di estinzione per le quali esiste o potrebbe esistere una azione del commercio. Il commercio degli specimens di tali specie deve essere sottomesso ad una regolamentazione particolarmente stretta allo scopo di non mettere ancora più in pericolo la loro sopravvivenza, e non deve essere autorizzato che in condizioni eccezionali.
2. L'Appendice II comprende:
a) tutte le specie che, pur non essendo necessariamente minacciate di estinzione al momento attuale, potrebbero esserlo in un futuro se il commercio degli specimens di dette specie non fosse sottoposto a una regolamentazione stretta avente per fine di evitare uno sfruttamento incompatibile con la loro sopravvivenza;
b) certe specie che devono essere oggetto di una regolamentazione, allo scopo di rendere efficace il controllo del commercio degli specimens di specie iscritte nell'Appendice II in applicazione del capoverso a).
3. L'Appendice III comprende tutte le specie che una Parte dichiara sottoposte, nei limiti di sua competenza, ad una regolamentazione avente per scopo di impedire o di restringere il loro sfruttamento, e tali da richiedere la cooperazione delle altre Parti per il controllo del commercio.
4. Le Parti non permetteranno il commercio degli specimens delle specie iscritte nelle Appendici I, II e III salvo che in conformità alle disposizioni della presente Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-12-19;874#art-c-ii