Art. 7 · LEGGE 10 dicembre 1975, n. 693

Art. 7

LEGGE 10 dicembre 1975, n. 693

In vigore dal 15 gen 1976
Attribuzioni del presidente e dei presidenti delle sezioni e della giunta Il presidente del Consiglio: convoca e presiede l'adunanza generale; assegna le questioni all'adunanza generale, alle singole sezioni o alla giunta, in relazione alla competenza per materia stabilita dal precedente articolo 3; designa i relatori per le questioni deferite all'esame dell'adunanza generale; può richiedere, per determinati affari, il parere congiunto di due sezioni, assumendo la presidenza della riunione convocata allo scopo; può investire l'adunanza generale, sentiti i presidenti delle sezioni, dell'esame di questioni che rientrano nella competenza di una singola sezione; può invitare alle riunioni da lui presiedute i rappresentanti degli uffici istituzionalmente preposti alla trattazione delle questioni in esame; può proporre al Ministro per le poste e le telecomunicazioni di chiamare a partecipare ai lavori del Consiglio gli esperti di cui al penultimo comma del precedente articolo 4. I presidenti delle sezioni: convocano e presiedono le riunioni della sezione; coordinano l'attività ed i lavori della sezione; designano i relatori per le singole questioni deferite all'esame della sezione; possono invitare alle riunioni i rappresentanti degli uffici istituzionalmente preposti alla trattazione delle questioni demandate alla sezione. Il presidente della giunta esercita le stesse attribuzioni dei presidenti delle sezioni.
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