Art. 1
1 / 2In vigore dal 25 gen 1976
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il termine previsto dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185, è prorogato al 31 dicembre 1979.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-11-26;748#art-1