Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 25 gen 1976
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il termine previsto dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185, è prorogato al 31 dicembre 1979.
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