Art. 7 · LEGGE 11 novembre 1975, n. 584

Art. 7

LEGGE 11 novembre 1975, n. 584

In vigore dal 1 gen 2002
1. I trasgressori alle disposizioni dell'articolo 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. 2. Le persone indicate all'articolo 2, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi contemplate all'articolo 5, primo comma, lettera b). 3. L'obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non è trasmissibile agli eredi
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