Art. 6
Convenzione

Art. 6

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In vigore dal 10 mar 1976
. Gli Stati parti della presente Convenzione s'impegnano: (a) a istituire un certificato appropriato mediante il quale lo Stato esportatore specifica che l'esportazione del o dei beni culturali in questione è autorizzata. Tale certificato deve accompagnare il o i beni culturali regolarmente esportati; (b) a proibire l'esportazione dal proprio territorio dei beni culturali non accompagnati dal certificato di esportazione sopra menzionato; (c) a portare in modo appropriato a conoscenza del pubblico questa proibizione, e in particolare a conoscenza di quelle persone che potrebbero esportare o importare beni culturali.
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urn:nir:stato:legge:1975-10-30;873#art-c-6