Convenzione
Art. 6
6 / 26In vigore dal 10 mar 1976
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Gli Stati parti della presente Convenzione s'impegnano:
(a) a istituire un certificato appropriato mediante il quale lo Stato esportatore specifica che l'esportazione del o dei beni culturali in questione è autorizzata. Tale certificato deve accompagnare il o i beni culturali regolarmente esportati;
(b) a proibire l'esportazione dal proprio territorio dei beni culturali non accompagnati dal certificato di esportazione sopra menzionato;
(c) a portare in modo appropriato a conoscenza del pubblico questa proibizione, e in particolare a conoscenza di quelle persone che potrebbero esportare o importare beni culturali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-10-30;873#art-c-6