Convenzione
Art. 5
5 / 26In vigore dal 10 mar 1976
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Ai fini di assicurare la protezione dei propri beni culturali contro l'importazione, l'esportazione e la trasmissione di proprietà illecite, gli Stati parti, della presente Convenzione s'impegnano ad istituire sul proprio territorio, tenendo conto delle condizioni di ciascun paese, uno o più servizi nazionali di tutela del patrimonio culturale, ove tali servizi non siano già stati creati, dotati di personale qualificato e in numero sufficiente per assicurare in maniera efficace le funzioni qui di seguito elencate:
(a) contribuire all'elaborazione di progetti di testi legislativi e regolamentari al fine di consentire la protezione del patrimonio culturale e in particolare la repressione delle importazioni, esportazioni e trasferimenti di proprietà illecite di beni culturali importanti;
(b) costituire e tenere aggiornato sulla base di un inventario nazionale di protezione, la lista dei beni culturali importanti pubblici e privati, la cui esportazione costituirebbe un impoverimento sensibile del patrimonio culturale nazionale;
(c) promuovere lo sviluppo o la creazione di istituzioni scientifiche e tecniche (musei, biblioteche, archivi, laboratori, ateliers, ecc.) necessari per assicurare la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali;
(d) organizzare il controllo degli scavi archeologici, assicurare la conservazione in situ di alcuni beni culturali e tutelare alcune zone riservate a future ricerche archeologiche;
(e) stabilire, nei confronti di persone interessate (direttori di musei, collezionisti, antiquari, ecc.), regole conformi ai principi etici formulati nella presente Convenzione e vigilare per il rispetto di tali regole;
(f) esercitare un'azione educativa al fine di risvegliare e sviluppare il rispetto verso il patrimonio culturale di tutti gli Stati e diffondere largamente la conoscenza delle disposizioni della presente Convenzione;
(g) vigilare affinché un'appropriata pubblicità venga data ad ogni caso di sparizione di un bene culturale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-10-30;873#art-c-5