Convenzione
Art. 4
4 / 26In vigore dal 10 mar 1976
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Gli Stati parti della Convenzione riconoscono che ai fini della medesima i beni culturali appartenenti alle categorie indicate qui di seguito fanno parte del patrimonio culturale di ciascuno Stato:
(a) beni culturali creati dal genio individuale o collettivo di cittadini dello Stato considerato e beni culturali importanti per lo Stato considerato, creati sul territorio di tale Stato da cittadini stranieri o da apolidi residenti su tale territorio;
(b) beni culturali trovati sul territorio nazionale;
(c) beni culturali acquisiti da missioni archeologiche, etnologiche o di scienze naturali, con il consenso delle autorità competenti del paese di origine di tali beni;
(d) beni culturali formanti oggetto di scambi liberamente consentiti;
(e) beni culturali ricevuti a titolo gratuito o acquistati legalmente con l'assenso delle autorità competenti del paese di origine di tali beni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-10-30;873#art-c-4