Art. 23
Convenzione

Art. 23

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In vigore dal 10 mar 1976
. 1) Ciascuno degli Stati parti della presente Convenzione avrà la facoltà di denunciare la presente Convenzione in nome proprio oppure in nome di tutto il territorio per le cui relazioni internazionali è responsabile. 2) La denuncia sarà notificata mediante uno strumento scritto depositato presso il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. 3) La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la ricezione dello strumento di denuncia.
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urn:nir:stato:legge:1975-10-30;873#art-c-23