Convenzione
Art. 20
20 / 26In vigore dal 10 mar 1976
.
1) La presente Convenzione è aperta all'adesione di qualsiasi Stato non membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, invitato ad aderirvi dal Consiglio Esecutivo dell'Organizzazione.
2) L'adesione verrà effettuata mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1975-10-30;873#art-c-20