Convenzione
Art. 16
16 / 26In vigore dal 10 mar 1976
.
Gli Stati parti della presente Convenzione comunicheranno nei rapporti periodici che presenteranno alla Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, nei termini e nella forma determinati, le disposizioni legislative e regolamentari e le altre misure che avranno adottato per l'applicazione della presente Convenzione, con precisazioni circa l'esperienza da essi acquisita in questo campo.
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Prourn:nir:stato:legge:1975-10-30;873#art-c-16