Art. 14
Convenzione

Art. 14

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In vigore dal 10 mar 1976
. Per prevenire le esportazioni illecite e far fronte agli obblighi comportati dall'esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione, ciascuno Stato parte di detta Convenzione dovrà, in base alle proprie possibilità, dotare i servizi nazionali di protezione del patrimonio culturale di un bilancio sufficiente e, se necessario, potrà creare un fondo a tal fine.
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