Art. 12
Convenzione

Art. 12

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In vigore dal 10 mar 1976
. Gli Stati parti della presente Convenzione rispetteranno il patrimonio culturale nei territori di cui assicurano le relazioni internazionali e adotteranno le misure atte ad impedire e prevenire l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di proprietà illecite di beni culturali in questi territori.
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urn:nir:stato:legge:1975-10-30;873#art-c-12