Art. 10
Convenzione

Art. 10

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In vigore dal 10 mar 1976
. Gli Stati parti della presente Convenzione s'impegnano: (a) a ridurre mediante l'educazione, l'informazione e la vigilanza, il trasferimento di beni culturali illegalmente prelevati da qualsiasi Stato parte della presente Convenzione e, nei modi adatti a ciascun paese, a obbligare, sotto pena di sanzioni penali o amministrative, gli antiquari a tenere un registro che menzioni la provenienza di ciascun bene culturale, il nome e l'indirizzo del produttore, la descrizione e il prezzo di ciascun bene venduto, nonché a informare l'acquirente del bene culturale del divieto di esportazione di cui tale bene può essere oggetto; (b) a fare ogni sforzo, per mezzo dell'educazione, per creare e sviluppare nel pubblico il sentimento del valore dei beni culturali e del pericolo che il furto, gli scavi clandestini e le esportazioni illecite rappresentano per il patrimonio culturale.
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urn:nir:stato:legge:1975-10-30;873#art-c-10