Ratifica ed esecuzione della convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire la illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprieta' dei beni culturali, adottata a Parigi il 14 novembre 1970.
Ratifica ed esecuzione della convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire la illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprieta' dei beni culturali, adottata a Parigi il 14 novembre 1970. 28 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
Art. 1 TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Art. 2 ARTICOLO 2. 1) Gli Stati parti della presente Convenzione riconoscono che l'importazione, Art. 3 ARTICOLO 3. Sono considerati illeciti l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di Art. 4 ARTICOLO 4. Gli Stati parti della Convenzione riconoscono che ai fini della medesima i ben Art. 5 ARTICOLO 5. Ai fini di assicurare la protezione dei propri beni culturali contro l'importa Art. 6 ARTICOLO 6. Gli Stati parti della presente Convenzione s'impegnano: (a) a istituire un cer Art. 7 ARTICOLO 7. Gli Stati parti della presente Convenzione s'impegnano: (a) ad adottare tutte Art. 8 ARTICOLO 8. Gli Stati parti della presente Convenzione s'impegnano a imporre sanzioni pena Art. 9 ARTICOLO 9. Ciascuno Stato parte della presente Convenzione e il cui patrimonio culturale Art. 10 ARTICOLO 10. Gli Stati parti della presente Convenzione s'impegnano: (a) a ridurre mediant Art. 11 ARTICOLO 11. Vengono considerate come illecite la esportazione e il trasferimento di propr Art. 12 ARTICOLO 12. Gli Stati parti della presente Convenzione rispetteranno il patrimonio cultur Art. 13 ARTICOLO 13. Gli Stati parti della presente Convenzione s'impegnano inoltre, nel quadro de Art. 14 ARTICOLO 14. Per prevenire le esportazioni illecite e far fronte agli obblighi comportati Art. 15 ARTICOLO 15. La presente Convenzione non impedisce in alcun modo agli Stati parti di concl Art. 16 ARTICOLO 16. Gli Stati parti della presente Convenzione comunicheranno nei rapporti period Art. 17 ARTICOLO 17. 1) Gli Stati parti della presente Convenzione possono fare appello al concors Art. 18 ARTICOLO 18. La presente Convenzione è redatta in inglese, spagnolo, francese e russo, i q Art. 19 ARTICOLO 19. 1) La presente Convenzione è soggetta alla ratifica o all'accettazione degli Art. 20 ARTICOLO 20. 1) La presente Convenzione è aperta all'adesione di qualsiasi Stato non membr Art. 21 ARTICOLO 21. La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito d Art. 22 ARTICOLO 22. Gli Stati parti della presente Convenzione riconoscono che la sua validità si Art. 23 ARTICOLO 23. 1) Ciascuno degli Stati parti della presente Convenzione avrà la facoltà di d Art. 24 ARTICOLO 24. Il Direttore Generale delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la c Art. 25 ARTICOLO 25. 1) La presente Convenzione potrà essere riveduta dalla Conferenza Generale de Art. 26 ARTICOLO 26. Conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, la presente C Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360