Art. 69 · Revisione della Convenzione
ConvenzioneTitolo VI

Art. 69

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Revisione della Convenzione

In vigore dal 14 gen 1976
Revisione della Convenzione par. 1. - I Delegati degli Stati contraenti si riuniscono per la revisione della Convenzione, su convocazione del Governo svizzero, al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Su domanda di almeno un terzo degli Stati contraenti viene convocata una Conferenza prima di quest'epoca. D'intesa con la maggioranza degli Stati contraenti, il Governo svizzero invita anche Stati non contraenti. D'intesa con la maggioranza degli Stati contraenti, l'Ufficio centrale invita ad assistere alla Conferenza rappresentanti: a) d'organizzazioni internazionali governative competenti in materia di trasporti; b) d'organizzazioni internazionali non governative che si occupano di trasporti. La partecipazione ai dibattiti di delegazioni degli Stati non contraenti, nonché quella delle organizzazioni internazionali indicate al quarto capoverso, è disciplinata, per ogni Conferenza, dal regolamento delle deliberazioni. D'intesa con la maggioranza dei Governi degli Stati contraenti, l'Ufficio centrale può, prima delle Conferenze di revisione ordinarie e straordinarie, convocare Commissioni per l'esame preliminare delle proposte di revisione. Le disposizioni dell'Allegato III sono applicabili per analogia a tali Commissioni; per quanto riguarda l' di detto Allegato, è applicabile alle Commissioni preliminari la disposizione relativa alla Commissione di revisione. par. 2. - L'entrata in vigore della nuova Convenzione risultante dalla Conferenza di revisione comporta l'abrogazione della precedente Convenzione e dei suoi Allegati anche nei riguardi di Stati contraenti che non ratificassero la nuova Convenzione. par. 3. - Nell'intervallo tra la Conferenza di revisione, gli par. 5, 6, 7 (eccetto il par. 1), 8 (eccetto il (par. 1), 10 (eccetto il par. 6, secondo alinea), 11, 12 (eccetto il par. 4), 13, 14 (eccetto il par. 2, secondo alinea), 15 (eccetto il par. 1, primo alinea), 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 35, 36, 41, 48, 49, 50, 53, 60 (eccetto il par. 5) e gli Allegati VI e VII possono essere modificati da una Commissione di revisione. L'organizzazione ed il funzionamento di tale Commissione formano oggetto dello Allegato III alla presente Convenzione. Le decisioni della Commissione di revisione sono notificate senza indugio ai Governi degli Stati contraenti a cura dell'Ufficio centrale. Esse si ritengono accettate a meno che, entro quattro mesi dal giorno della notificazione, almeno cinque Governi non abbiano sollevato obiezioni. Queste decisioni entrano in vigore il primo giorno dell'ottavo mese che segue il mese nel quale l'Ufficio centrale ha portato la loro accettazione a conoscenza dei Governi degli Stati contraenti. L'Ufficio centrale indica tale giorno all'atto della notifica dell'accettazione delle decisioni. par. 4. - In vista di modificare: a) il Regolamento internazionale per il trasporto delle merci pericolose per ferrovia (Allegato I), b) il Regolamento internazionale per il trasporto dei carri privati (Allegato IV) e c) il Regolamento internazionale per il trasporto delle casse mobili (containers) (Allegato V), sono istituite Commissioni di esperti la cui organizzazione e il cui funzionamento formano oggetto di uno statuto che costituisce l'Allegato III alla presente Convenzione. Le decisioni delle Commissioni di esperti sono notificate senza indugio ai Governi degli Stati contraenti a cura dell'Ufficio centrale. Esse si ritengono accettate a meno che, entro quattro mesi dal giorno della notificazione, almeno cinque Governi non abbiano sollevato obiezioni. Queste decisioni entrano in vigore il primo giorno dell'ottavo mese che segue il mese nel quale l'Ufficio centrale ha portato la loro accettazione a conoscenza dei Governi degli Stati contraenti. L'ufficio centrale indica tale giorno all'atto della notifica dell'accettazione delle decisioni.
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