Convenzione›Titolo VI
Art. 67
67 / 103Adesione alla Convenzione
In vigore dal 14 gen 1976
Adesione alla Convenzione
par. 1. - Ogni Stato non firmatario che voglia aderire alla
presente Convenzione indirizza la sua domanda al Governo svizzero, il quale la comunica a tutti gli Stati contraenti con un rapporto dell'Ufficio centrale sulla situazione delle ferrovie dello Stato richiedente per quanto riguarda i trasporti internazionali.
par. 2. - Se nel termine di sei mesi dalla data di detto avviso,
due Stati almeno non abbiano notificato al Governo svizzero la loro opposizione, la domanda è ammessa di pieno diritto e ne è dato avviso dal Governo svizzero allo Stato richiedente e a tutti gli Stati contraenti.
Diversamente, il Governo svizzero notifica a tutti gli Stati
contraenti ed allo Stato richiedente che l'esame della domanda è differito.
par. 3. - Ogni ammissione produce i suoi effetti un mese dopo la
data dell'avviso inviato dal Governo svizzero, o, se allo spirare di detto termine la Convenzione non è ancora in vigore, alla data dell'entrata in vigore della medesima.
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