Art. 66 · Ratifica. Entrata in vigore
ConvenzioneTitolo VI

Art. 66

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Ratifica. Entrata in vigore

In vigore dal 14 gen 1976
Ratifica. Entrata in vigore La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica verranno depositati, il più presto possibile, presso il Governo svizzero. Quando la Convenzione sarà stata ratificata da quindici Stati od al più tardi un anno dopo la firma, il Governo svizzero si metterà in relazione con i Governi interessati nell'intento di esaminare con essi la possibilità di mettere in vigore la Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-66