Convenzione›Titolo IV
Art. 55
55 / 103Lista delle linee soggette alla Convenzione
In vigore dal 14 gen 1976
Lista delle linee soggette alla Convenzione
par. 1. - L'Ufficio centrale di cui all' è incaricato di compilare, di aggiornare e di pubblicare la lista delle linee soggette alla presente Convenzione. A tale scopo, esso riceve le notifiche degli Stati contraenti relative all'iscrizione in questa lista o alla radiazione da essa delle linee di una ferrovia o di una delle imprese previste nell'.
par. 2. - La partecipazione di una nuova linea al servizio dei
trasporti internazionali ha luogo solo un mese dopo la data della lettera con la quale l'Ufficio centrale notifica l'iscrizione di tale linea agli altri Stati.
par. 3. - La radiazione di una linea è fatta dall'Ufficio centrale
non appena abbia ricevuto dallo Stato contraente, dal quale venne richiesta l'iscrizione della linea nella lista, la notificazione che detta linea deve essere radiata.
par. 4. - La semplice ricezione dell'avviso proveniente
dall'Ufficio centrale dà immediatamente diritto a ciascuna ferrovia di cessare, con la linea radiata, ogni relazione riguardante i trasporti internazionali, ad eccezione di quelli in corso, che debbono essere condotti a termine.
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Prourn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-55