Art. 45 · Regresso in caso di indennità per perdita o per avaria
Convenzione

Art. 45

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Regresso in caso di indennità per perdita o per avaria

In vigore dal 14 gen 1976
Regresso in caso di indennità per perdita o per avaria par. 1. - La ferrovia che ha pagato un'indennità per perdita totale o parziale o per avaria di bagagli, in base alle disposizioni della presente Convenzione, ha diritto di regresso contro le ferrovie che hanno partecipato al trasporto, conformemente alle disposizioni seguenti: a) la ferrovia, dal cui fatto il danno è stato causato, ne è sola responsabile; b) se il danno è stato causato da fatto di più ferrovie, ciascuna risponde del danno da essa causato. Se una tale distinzione non è possibile nel caso concreto, l'onere dell'indennità viene ripartito fra esse secondo le norme stabilite alla lettera c); c) se non può essere provato che il danno è stato causato da fatto di una o più ferrovie, l'onere dell'indennità dovuta è ripartito tra tutte le ferrovie che hanno partecipato al trasporto, ad eccezione di quelle che provassero che il danno non si è prodotto sulle loro linee. La ripartizione è fatta in proporzione al numero dei chilometri di applicazione delle tariffe. par. 2. - Nel caso di insolvibilità di una delle ferrovie, la quota che le incombe e da essa non pagata è ripartita tra tutte le altre ferrovie che hanno partecipato al trasporto, in proporzione al numero dei chilometri di applicazione delle tariffe.
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