Art. 44 · Regolamento dei conti tra le ferrovie
Convenzione

Art. 44

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Regolamento dei conti tra le ferrovie

In vigore dal 14 gen 1976
Regolamento dei conti tra le ferrovie Ogni ferrovia deve pagare alle ferrovie interessate la quota loro spettante del prezzo del trasporto che essa abbia incassato o che avrebbe dovuto incassare.
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urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-44