Convenzione
Art. 44
19 / 103Regolamento dei conti tra le ferrovie
In vigore dal 14 gen 1976
Regolamento dei conti tra le ferrovie
Ogni ferrovia deve pagare alle ferrovie interessate la quota loro spettante del prezzo del trasporto che essa abbia incassato o che avrebbe dovuto incassare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-44