Convenzione
Art. 43
18 / 103Prescrizione dell'azione
In vigore dal 14 gen 1976
Prescrizione dell'azione
par. 1. - L'azione derivante dal contratto di trasporto si
prescrive in un anno.
Tuttavia, la prescrizione è di due anni, se si tratta:
a) dell'azione fondata su di un danno avente per causa il dolo;
b) dell'azione fondata su di un caso di frode.
par. 2. - La prescrizione decorre:
a) nel caso di azioni di indennità per ritardo nella riconsegna,
perdita parziale o avaria: dal giorno in cui ha avuto luogo la riconsegna;
b) nel caso di azioni di indennità per perdita totale: dal
quattordicesimo giorno che segue la scadenza del termine previsto al 2 dell';
c) nel caso di azioni per pagamento o per rimborso del prezzo del
trasporto, di spese accessorie o di soprattasse, oppure di correzione, in caso di irregolare applicazione di tariffa o di errore di calcolo: dal giorno del pagamento, o, se non vi è stato pagamento, dal giorno in cui esso avrebbe dovuto essere effettuato;
d) per le azioni per pagamento di un supplemento di diritti
reclamato dalle autorità doganali o da altre autorità amministrative: dal giorno della domanda di queste autorità;
e) per le altre azioni riguardanti il trasporto dei viaggiatori: dal giorno di scadenza della validità del biglietto.
Il giorno indicato come inizio della prescrizione non è mai
compreso nel termine.
par. 3. - In caso di reclamo amministrativo rivolto alla ferrovia in conformità all', il corso della prescrizione rimane sospeso fino al giorno in cui la ferrovia respinge per iscritto il reclamo e restituisce i documenti che vi erano allegati. In caso di parziale accettazione del reclamo, la prescrizione riprende il suo corso soltanto per la parte del reclamo rimasta in contestazione. La prova del ricevimento del reclamo o della risposta e quella della restituzione dei documenti incombono alla parte che invoca questo fatto.
I successivi reclami riguardanti lo stesso oggetto non sospendono il corso della prescrizione.
par. 4. - L'azione prescritta non può più essere esercitata, nè sotto forma di domanda riconvenzionale, nè sotto forma di eccezione.
par. 5. - Salvo le disposizioni che precedono, la sospensione e
l'interruzione della prescrizione sono regolate dalle leggi e dai regolamenti dello Stato nel quale l'azione è intentata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-43