Art. 42 · Estinzione dell'azione contro la ferrovia derivante dal contratto di trasporto del bagaglio
Convenzione

Art. 42

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Estinzione dell'azione contro la ferrovia derivante dal contratto di trasporto del bagaglio

In vigore dal 14 gen 1976
Estinzione dell'azione contro la ferrovia derivante dal contratto di trasporto del bagaglio par. 1. - Il ritiro del bagaglio da parte dell'avente diritto estingue ogni azione contro la ferrovia, derivante dal contratto di trasporto, per ritardo nella riconsegna, perdita parziale o avaria. par. 2. - Tuttavia, l'azione non si estingue: a) se l'avente diritto fornisce la prova che il danno è stato causato da dolo o da colpa grave imputabile alla ferrovia: b) in caso di reclamo per ritardo nella riconsegna, quando il reclamo è presentato ad una delle ferrovie indicate nel par. 2 dell', nel termine di 21 giorni, non compreso quello del ritiro del bagaglio da parte dell'avente diritto; c) in caso di reclamo per perdita parziale o per avaria: 1° se la perdita o l'avaria è stata constatata in conformità all', prima che l'avente diritto abbia ritirato il bagaglio; 2° se l'accertamento che avrebbe dovuto essere fatto in conformità all', è stato omesso per colpa della ferrovia; d) in caso di reclamo per danni non apparenti, la cui esistenza venga accertata dopo il ritiro del bagaglio da parte dell'avente diritto ed alla duplice condizione che: 1° la domanda di accertamento, conformemente all', venga fatta dall'avente diritto, appena scoperto il danno e non oltre i tre giorni dal ritiro del bagaglio; quando questo termine scade di domenica o in un giorno festivo legalmente riconosciuto, la scadenza è rinviata al primo giorno lavorativo seguente; 2° l'avente diritto provi che il danno si è verificato nell'intervallo tra l'accettazione al trasporto e la riconsegna.
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