Convenzione›Titolo III
Art. 31
44 / 103Ammontare dell'indennità per avaria del bagaglio
In vigore dal 14 gen 1976
Ammontare dell'indennità per avaria del bagaglio
In caso di avaria, la ferrovia deve pagare l'ammontare del
deprezzamento subito dai bagagli, escluso ogni altro risarcimento.
Tuttavia, l'indennità non può oltrepassare:
a) se la totalità dei bagagli è deprezzata dall'avaria,
l'ammontare che sarebbe dovuto in caso di perdita totale;
b) se soltanto una parte dei bagagli è deprezzata dall'avaria, l'ammontare che sarebbe dovuto per la perdita della parte deprezzata.
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Prourn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-31