Art. 31 · Ammontare dell'indennità per avaria del bagaglio
ConvenzioneTitolo III

Art. 31

44 / 103

Ammontare dell'indennità per avaria del bagaglio

In vigore dal 14 gen 1976
Ammontare dell'indennità per avaria del bagaglio In caso di avaria, la ferrovia deve pagare l'ammontare del deprezzamento subito dai bagagli, escluso ogni altro risarcimento. Tuttavia, l'indennità non può oltrepassare: a) se la totalità dei bagagli è deprezzata dall'avaria, l'ammontare che sarebbe dovuto in caso di perdita totale; b) se soltanto una parte dei bagagli è deprezzata dall'avaria, l'ammontare che sarebbe dovuto per la perdita della parte deprezzata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-31