Art. 26 · Responsabilità collettiva delle ferrovie per i bagagli
ConvenzioneTitolo III

Art. 26

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Responsabilità collettiva delle ferrovie per i bagagli

In vigore dal 14 gen 1976
Responsabilità collettiva delle ferrovie per i bagagli par. 1. - La ferrovia che ha accettato bagagli al trasporto, rilasciando uno scontrino internazionale, risponde dell'esecuzione del trasporto stesso per tutto il percorso fino alla riconsegna. par. 2. - Ciascuna delle ferrovie successive, per il solo fatto della presa in consegna del bagaglio, partecipa al contratto di trasporto ed accetta gli obblighi che ne risultano, senza pregiudizio delle disposizioni del § 2 dell', riguardanti la ferrovia destinataria.
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urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-26