Art. 25 · Responsabilità per il trasporto dei viaggiatori, dei colli a mano e degli animali
ConvenzioneTitolo III

Art. 25

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Responsabilità per il trasporto dei viaggiatori, dei colli a mano e degli animali

In vigore dal 14 gen 1976
Responsabilità per il trasporto dei viaggiatori, dei colli a mano e degli animali par. 1. - La responsabilità della ferrovia per la morte, il ferimento e qualsiasi altro pregiudizio alla integrità fisica del viaggiatore, come pure per i danni causati dal ritardo o dalla soppressione di un treno o da una mancata coincidenza, resta soggetta alle leggi ed ai regolamenti dello Stato nel quale si è verificato il fatto. par. 2. - Per quanto riguarda i colli a mano e gli animali la cui sorveglianza, in base al § 5 dell', spetta ai viaggiatori, la ferrovia è responsabile soltanto dei danni causati da propria colpa. par. 3. - Gli articoli seguenti del presente Titolo non si applicano ai casi di cui ai § § 1 e 2.
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