Art. 23 · Rimborsi e pagamenti supplementari
Convenzione

Art. 23

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Rimborsi e pagamenti supplementari

In vigore dal 14 gen 1976
Rimborsi e pagamenti supplementari par. 1. - I prezzi di trasporto sono rimborsati in tutto o in parte, se: a) il biglietto non è stato utilizzato o lo è stato parzialmente; b) il biglietto, per mancanza di posto, è stato utilizzato in una classe od una categoria di treno inferiore a quella per la quale è stato rilasciato; c) i bagagli sono stati ritirati, sia alla stazione di partenza, sia in una stazione intermedia. Le tariffe internazionali stabiliscono i documenti e le attestazioni da presentare a corredo della richiesta di rimborso, le somme da rimborsare, nonché le somme escluse dalla restituzione. par. 2. - Tuttavia, dette tariffe possono escludere, in casi determinati, il rimborso del prezzo di trasporto o subordinarlo a determinate condizioni. par. 3. - Ogni domanda di rimborso basata sulle disposizioni del presente articolo e su quelle dell', lettera b), è irricevibile se non viene presentata alla ferrovia nel termine di sei mesi, calcolato, per i biglietti, a decorrere dalla scadenza della validità dei medesimi, e, per gli scontrini dei bagagli, a partire dal giorno della loro emissione. par. 4. - In caso d'irregolare applicazione della tariffa o di errore nella determinazione del prezzo di trasporto e delle altre spese, la differenza riscossa in più deve essere rimborsata dalla ferrovia, quella pagata in meno deve essere versata dal viaggiatore, allorchè essa supera due franchi per biglietto o per scontrino del bagaglio. par. 5. - Per il calcolo della differenza in più, da rimborsarsi dalla ferrovia, o in meno, da versarsi dal viaggiatore, si applica il corso del cambio ufficiale del giorno in cui è stato riscosso il prezzo del trasporto; se il pagamento è effettuato in una moneta diversa da quella di riscossione, il corso applicabile è quello del giorno in cui ha luogo tale pagamento. par. 6. - In tutti i casi non previsti dal presente articolo, e in mancanza di accordi tra le ferrovie, valgono le leggi e i regolamenti in vigore nello Stato di partenza.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-23