Art. 21 · Tariffe. Accordi particolari
Convenzione

Art. 21

8 / 103

Tariffe. Accordi particolari

In vigore dal 14 gen 1976
Tariffe. Accordi particolari par. 1. Le tariffe internazionali stabilite dalle ferrovie devono contenere tutte le condizioni speciali regolanti il trasporto e tutte le indicazioni necessarie per il calcolo dei prezzi di trasporto e delle spese accessorie, e specificare, se del caso, le disposizioni da osservare in merito al corso dei cambi. par. 2. - La pubblicazione delle tariffe internazionali è obbligatoria soltanto negli Stati le cui ferrovie partecipano a queste tariffe come reti di partenza o di arrivo. Queste tariffe e le loro modificazioni entrano in vigore alla data stabilita all'atto della loro pubblicazione. In caso di aumento di prezzi o di aggravamento delle condizioni di trasporto, previste nelle tariffe medesime, le modificazioni entrano in vigore non prima di sei giorni dopo la loro pubblicazione. Le modificazioni apportate ai prezzi ed alle spese accessorie, previsti nelle tariffe internazionali per tener conto delle fluttuazioni del cambio, come anche le rettifiche di errori evidenti, entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione. par. 3. - In ogni stazione abilitata al traffico internazionale, il viaggiatore può consultare le tariffe internazionali o gli estratti di dette tariffe indicanti i prezzi dei biglietti internazionali ivi in vendita e le corrispondenti tasse per i bagagli. par. 4. - Le tariffe internazionali devono essere applicate a tutti alle stesse condizioni. Le ferrovie possono concludere, con riserva del consenso dei propri Governi, degli accordi particolari che comportino riduzioni di prezzi od altre agevolazioni, purchè siano praticate condizioni equiparabili nei confronti dei viaggiatori che si trovino in situazioni equiparabili. Riduzioni di prezzo od altre agevolazioni possono essere accordate sia per il servizio della ferrovia, sia per il servizio di pubbliche amministrazioni, sia per gli enti di beneficenza, di educazione e di istruzione. La pubblicazione dei provvedimenti presi in virtù del secondo e terzo alinea non è obbligatoria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-21