Art. 17 · Condizionamento, imballaggio e marcatura dei bagagli
Convenzione

Art. 17

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Condizionamento, imballaggio e marcatura dei bagagli

In vigore dal 14 gen 1976
Condizionamento, imballaggio e marcatura dei bagagli par. 1. - I bagagli il cui stato o condizionamento sia difettoso, o con imballaggio insufficiente, o che presentino segni manifesti di avarie, possono essere rifiutati dalla ferrovia. Se tuttavia la ferrovia li accetta, ha diritto di indicarne lo stato sullo scontrino del bagaglio. Se il viaggiatore accetta lo scontrino del bagaglio con una tale indicazione, ciò è considerato come prova che egli ha riconosciuto l'esattezza dell'annotazione. par. 2. - Il viaggiatore è tenuto ad indicare su ciascun collo, in uno spazio ben visibile, il suo nome, il suo indirizzo, la stazione destinataria ed il Paese di destinazione con una indicazione avente sufficiente stabilità e redatta in modo chiaro, indelebile e che non consenta alcuna confusione. La ferrovia ha il diritto di rifiutare i colli non recanti le indicazioni prescritte. Le indicazioni preesistenti debbono essere tolte o rese illeggibili dal viaggiatore.
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urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-17