Art. 13 · Coincidenze mancate. Soppressione di treni
ConvenzioneTitolo II

Art. 13

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Coincidenze mancate. Soppressione di treni

In vigore dal 14 gen 1976
Coincidenze mancate. Soppressione di treni Quando, in seguito al ritardo di un treno, la coincidenza con un altro treno viene a mancare, o quando un treno è soppresso su tutto o su parte del percorso e il viaggiatore vuole continuare il suo viaggio, la ferrovia è obbligata a trasportarlo, con i suoi bagagli, nei limiti del possibile e senza pagamento di alcun supplemento di prezzo, con un treno che si diriga verso la stessa destinazione sia per la stessa linea, sia per un'altra via appartenente alle amministrazioni che partecipano all'itinerario del primo trasporto, in modo da permettergli di arrivare a destinazione con il minor ritardo possibile. Il capo stazione deve, a seconda delle circostanze, attestare sul biglietto la mancata coincidenza o la soppressione del treno, prorogare nella misura necessaria la durata di validità del biglietto stesso e renderlo valido per la nuova via, per una classe superiore o per un treno a tariffa più elevata. La ferrovia ha tuttavia il diritto di vietare, nella tariffa o nell'orario, l'utilizzazione di determinati treni.
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