Art. 12 · Treni e orari
ConvenzioneTitolo II

Art. 12

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Treni e orari

In vigore dal 14 gen 1976
Treni e orari par. 1. - Sono adibiti al trasporto i treni ordinari previsti negli orari e gli altri treni effettuati secondo le necessità. par. 2. - Le ferrovie sono tenute a portare a conoscenza del pubblico, in modo idoneo, l'orario dei treni. par. 3. - Gli orari o le tariffe devono indicare le limitazioni di utilizzazione di certi treni o di certe classi.
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urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-12