Convenzione›Titolo II
Art. 12
36 / 103Treni e orari
In vigore dal 14 gen 1976
Treni e orari
par. 1. - Sono adibiti al trasporto i treni ordinari previsti negli
orari e gli altri treni effettuati secondo le necessità.
par. 2. - Le ferrovie sono tenute a portare a conoscenza del
pubblico, in modo idoneo, l'orario dei treni.
par. 3. - Gli orari o le tariffe devono indicare le limitazioni di utilizzazione di certi treni o di certe classi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-12