Art. 2 · Scelta degli arbitri
Allegato VIITitolo VI

Art. 2

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Scelta degli arbitri

In vigore dal 14 gen 1976
Scelta degli arbitri par. 1.È prestabilita una lista degli arbitri. Ogni Stato contraente può designare al massimo due suoi cittadini, esperti del diritto internazionale dei trasporti, perché siano iscritti nella lista degli arbitri, che viene compilata e aggiornata dal Governo svizzero. par. 2. - Se il compromesso prevede un arbitro unico, questo è scelto di comune accordo dalle parti. Se il compromesso prevede tre o cinque arbitri, ciascuna parte ne sceglie uno o due, secondo il caso. Gli arbitri scelti secondo l'alinea precedente designano di comune accordo, secondo il caso, il terzo o il quinto arbitro, il quale presiede il tribunale arbitrale. Se le parti non sono d'accordo sulla scelta dell'arbitro unico o se gli arbitri scelti dalle parti non sono d'accordo sulla designazione del terzo o del quinto arbitro, secondo il caso, il tribunale arbitrale è completato da un arbitro designato dal Presidente del Tribunale federale svizzero, su richiesta dell'Ufficio centrale. Il tribunale arbitrale è composto di persone comprese nella lista citata nel § 1. Tuttavia, se il compromesso prevede cinque arbitri, ciascuna delle parti può scegliere un arbitro al di fuori della lista. par. 3. - L'arbitro unico, il terzo o il quinto arbitro debbono essere di nazionalità diversa da quella delle parti. L'intervento nel litigio d'una parte terza resta senza effetto per quanto concerne la composizione del tribunale arbitrale.
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