Allegato III›Titolo VI
Art. 8
89 / 103In vigore dal 14 gen 1976
Le deliberazioni hanno luogo in francese e in tedesco. Gli
interventi dei membri della Commissione sono tradotti immediatamente oralmente e nella parte essenziale. Il testo delle proposte e le comunicazioni del presidente sono tradotti per esteso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-ai-8