Allegato III›Titolo VI
Art. 4
85 / 103Procedura
In vigore dal 14 gen 1976
Procedura
Il tribunale arbitrale decide esso stesso sulla procedura da
seguire, tenendo particolarmente conto delle seguenti disposizioni:
a) il tribunale arbitrale istruisce e giudica le cause di cui è investito in base agli elementi forniti dalle parti senza essere vincolato, allorchè è chiamato a pronunziarsi in diritto, dalle interpretazioni delle parti medesime;
b) il tribunale non può accordare di più o cosa diversa dalle conclusioni del richiedente, nè meno di quanto il convenuto ha riconosciuto come dovuto;
e) la sentenza arbitrale, debitamente motivata, è redatta dal
tribunale arbitrale e notificata alle parti tramite l'Ufficio centrale;
d) salvo contraria disposizione di diritto imperativo del luogo ove ha sede il tribunale arbitrale, la sentenza arbitrale non è suscettibile di ricorso, fatta eccezione tuttavia dei casi di revisione o di nullità.
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